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Codice di Procedura Civile

Art. 20 — Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

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Art. 20. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

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