Codice di Procedura Civile
Art. 20 — Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Art. 20. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.