Codice di Procedura Civile
Art. 19 — Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Art. 19. (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute). Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e' competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresi' il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le societa' non aventi personalita' giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile hanno sede dove svolgono attivita' in modo continuativo.
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