Codice di Procedura Civile
Art. 18 — Foro generale delle persone fisiche
Art. 18. (Foro generale delle persone fisiche). Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nel Regno o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
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