Codice di Procedura Civile
Art. 21 — Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
Art. 21. (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie). Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 8 e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e' sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.
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