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Codice di Procedura Civile

Art. 103 — Litisconsorzio facoltativo

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Art. 103. (Litisconsorzio facoltativo). Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

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