Codice di Procedura Civile
Art. 102 — Litisconsorzio necessario
Art. 102. (Litisconsorzio necessario). Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
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