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Codice di Procedura Civile

Art. 104 — Pluralita' di domande contro la stessa parte

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Art. 104. (Pluralita' di domande contro la stessa parte). Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma. Il giudice puo' ordinare la separazione delle cause quando la loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

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