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Codice Penale

Art. 730 — Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

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Art. 730. (Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive) Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila. Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

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