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Art. 729 — Abuso di sostanze stupefacenti

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Art. 729. (Abuso di sostanze stupefacenti) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, e' colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

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