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Art. 731 — Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

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Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori) Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.

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