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Codice Penale

Art. 716 — Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori

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Art. 716. (Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori) Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

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