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Codice Penale

Art. 717 — Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermita' psichiche pericolose

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Art. 717. (Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermita' psichiche pericolose) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermita' psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a se' o agli altri, omette di darne avviso all'Autorita' e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

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