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Art. 715 — Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente

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Art. 715. (Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente) Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.

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