Codice Penale
Art. 714 — Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori
Art. 714. (Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori) Chiunque, senza ordine dell'Autorita' o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorita'. Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire trecento a cinquemila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.
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