Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 687
Codice Penale

Art. 687 — Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

ELI /it/codice-penale/art/687parte di Codice Penale
Art. 687. (Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita) Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne e' permessa la vendita, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 686 Art. 688 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.