Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 688
Codice Penale

Art. 688 — Ubriachezza

ELI /it/codice-penale/art/688parte di Codice Penale
Art. 688. (Ubriachezza) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumita' individuale. La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 687 Art. 689 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.