Codice Penale
Art. 686 — (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione) Chiun…
Art. 686. (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione) Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.