Codice Penale
Art. 671 — Impiego di minori nell'accattonaggio
Art. 671. (Impiego di minori nell'accattonaggio) Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dall'ufficio di tutore.
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