Codice Penale
Art. 672 — Omessa custodia e mal governo di animali
Art. 672. (Omessa custodia e mal governo di animali) Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila. Alla stessa pena soggiace: 1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.
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