Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 670
Codice Penale

Art. 670 — Mendicita'

ELI /it/codice-penale/art/670parte di Codice Penale
Art. 670. (Mendicita') Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto fino a tre mesi. La pena e' dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto e' commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformita' o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta'.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 669 Art. 671 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.