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Art. 549 — Morte o lesione della donna

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Art. 549. (Morte o lesione della donna) Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni. Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e' della reclusione da tre a otto anni.

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