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Art. 550 — Atti abortivi su donna ritenuta incinta

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Art. 550. (Atti abortivi su donna ritenuta incinta) Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e' diminuita.

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