Codice Penale
Art. 548 — Istigazione all'aborto
Art. 548. (Istigazione all'aborto) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
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