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Codice Penale

Art. 496 — False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri

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Art. 496. (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri) Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinquemila.

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