Codice Penale
Art. 497 — Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Art. 497. (Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati) Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.