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Art. 495 — (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o…

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Art. 495. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri) Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non e' inferiore ad un anno: 1° se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2° se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa da un imputato all'Autorita' giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. La pena e' diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se' o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

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