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Codice Penale

Art. 435 — Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

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Art. 435. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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