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Art. 434 — Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

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Art. 434. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

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