Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 436
Codice Penale

Art. 436 — Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

ELI /it/codice-penale/art/436parte di Codice Penale
Art. 436. (Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni) Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 435 Art. 437 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.