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Art. 400 — Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

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Art. 400. (Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello) Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perche' essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si e' battuta in duello, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a cinquemila. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.

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