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Art. 399 — Duellante estraneo al fatto

ELI /it/codice-penale/art/399parte di Codice Penale
Art. 399. (Duellante estraneo al fatto) Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono' il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate. Tale aumento di pena non si applica se il duellante e' un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e' battuto in vece del suo primo assente.

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