Codice Penale
Art. 401 — Provocazione al duello per fine di lucro
Art. 401. (Provocazione al duello per fine di lucro) Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 629. Si applicano altresi' le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.