Codice Penale
Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio
Art. 324. (Interesse privato in atti di ufficio) Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.