Codice Penale
Art. 323 — Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge
Art. 323. (Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.
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