Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 325
Codice Penale

Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

ELI /it/codice-penale/art/325parte di Codice Penale
Art. 325. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 324 Art. 326 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.