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Codice Penale

Art. 160 — Interruzione del corso della prescrizione

ELI /it/codice-penale/art/160parte di Codice Penale
Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione) Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'Autorita' giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta'.

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