Codice Penale
Art. 159 — Sospensione del corso della prescrizione
Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione) Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale e' imposta da una particolare disposizione di legge. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione.
Modificato / richiamato da
Sostituisce · 1
Inserisce · 1
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.