Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 161
Codice Penale

Art. 161 — Effetti della sospensione e della interruzione

ELI /it/codice-penale/art/161parte di Codice Penale
Art. 161. (Effetti della sospensione e della interruzione) La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Quando per piu' reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 160 Art. 162 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.