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Art. 925 — Animali mansuefatti

ELI /it/codice-civile/art/925parte di Codice Civile
Art. 925. (Animali mansuefatti). Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno. Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

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