Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 926
Codice Civile

Art. 926 — Migrazione di colombi, conigli e pesci

ELI /it/codice-civile/art/926parte di Codice Civile
Art. 926. (Migrazione di colombi, conigli e pesci). I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 925 Art. 927 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.