Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 924
Codice Civile

Art. 924 — Sciami di api

ELI /it/codice-civile/art/924parte di Codice Civile
Art. 924. (Sciami di api). Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 923 Art. 925 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.