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Art. 797 — Garanzia per evizione

ELI /it/codice-civile/art/797parte di Codice Civile
Art. 797. (Garanzia per evizione). Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.

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