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Art. 796 — Riserva di usufrutto

ELI /it/codice-civile/art/796parte di Codice Civile
Art. 796. (Riserva di usufrutto). E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di piu' persone, ma non successivamente.

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