Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 798
Codice Civile

Art. 798 — Responsabilita' per vizi della cosa

ELI /it/codice-civile/art/798parte di Codice Civile
Art. 798. (Responsabilita' per vizi della cosa). Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 797 Art. 799 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.