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Art. 757 — Diritto dell'erede sulla propria quota

ELI /it/codice-civile/art/757parte di Codice Civile
Art. 757. (Diritto dell'erede sulla propria quota). Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.

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