Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 756
Codice Civile

Art. 756 — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

ELI /it/codice-civile/art/756parte di Codice Civile
Art. 756. (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti). Il legatario non e' tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 755 Art. 757 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.