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Art. 758 — Garanzia tra coeredi

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Art. 758. (Garanzia tra coeredi). I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se e' stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

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