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Art. 742 — Spese non soggette a collazione

ELI /it/codice-civile/art/742parte di Codice Civile
Art. 742. (Spese non soggette a collazione). Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne' quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Non sono soggette a collazione le liberalita' previste dal secondo comma dell'art. 770.

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