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Art. 743 — Societa' contratta con l'erede

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Art. 743. (Societa' contratta con l'erede). Non e' dovuta collazione di cio' che si e' conseguito per effetto di societa' contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

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