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Art. 741 — Collazione di dote e di altre assegnazioni

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Art. 741. (Collazione di dote e di altre assegnazioni). E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti. Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata e' solo tenuta a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

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